Nuovo anatocismo ex art. 17 bis legge 49/2016 e Delibera CICR 3/8/2016: problemi interpretativi
Nel presente contributo audio-video, a cui si rinvia per l’approfondimento di tutti i temi trattati, l’Avv. Francesco Roli analizza con chiarezza e precisione la normativa vigente in materia di anatocismo bancario.
In particolare, viene effettuato un chiaro e dettagliato riepilogo degli interventi normativi/giurisprudenziali in materia di anatocismo:
1) Corte di Cassazione, Sentenze nn. 2374/1999, 3096/1999 e 12507/1999: hanno sancito la nullità delle previsioni contrattuali disciplinanti la capitalizzazione degli interessi e, quindi, l’anatocismo, rilevando l’assoluta assenza di un uso normativo idoneo a poter consentire la deroga all’art. 1283 c.c..
2) D.lgs. 342/1999, art. 25, comma 2: ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di pattuire validamente la capitalizzazione degli interessi bancari, reintroducendo l’anatocismo bancario in deroga all’art. 1283 c.c., attribuendo al CICR il compito di disciplinare, con apposita delibera (poi emanata il 9.2.2000), gli aspetti pratici e tecnici della applicazione della nuova normativa (con disciplina sanatoria pro-ceto bancario della fase transitoria sino all’entrata in vigore della suddetta delibera) con l’unico limite, previsto specificamente per i rapporti di conto corrente con apertura di credito in via chirografaria, della identica periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
3) Corte Costituzionale Sentenza n. 425/2000: ha sancito l’illegittimità costituzionale del D.lgs. 342/1999, art. 25, comma 2 per eccesso di delega ex art. 76 Cost., così eliminando la suddetta sanatoria legislativa relativa alla capitalizzazione degli interessi praticata fino all’entrata in vigore della delibera CICR. In ragione di detta censura, oltre a ritornare in vigore il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., sorgeva l’obbligo, per i contratti di conto corrente e, più in generale di concessione di credito, di pattuire espressamente per iscritto la pari periodicità introdotta dal riveduto e corretto D.Lgs. 342/99.
4) Legge 147/2013, art. 1, comma 629: in vigore dal 1.1.2014, ha modificato l’art. 120 del TUB, sancendo e ribadendo nuovamente il divieto di anatocismo, prevedendo, oltre alla già disciplinata pari periodicità nel conteggio/liquidazione degli interessi creditori e debitori, che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Tale normativa, sebbene la portata applicativa della disposizione apparisse chiara, ha portato a svariate opinioni ed interpretazioni, senza che le banche si siano adeguate alla modifica legislativa, continuando tranquillamente a praticare anatocismo sui rapporti bancari.
Sul punto anche la giurisprudenza nazionale si è espressa in modo disomogeneo e non uniforme: alcuni Tribunali (Milano, Roma, Asti, Biella, Cuneo, tra tutti) hanno ritenuto che la nuova normativa avesse efficacia ed applicabilità diretta, mentre altri (Parma, Bologna, Rimini, tra tutti), hanno ritenuto che, per poter divenire applicabile la nuova normativa, fosse necessaria l’emanazione della delibera “applicativa” del CICR, non ancora intervenuta nel 2014 e nel 2015.
5) Legge 49/2016, art. 17 bis: modifica l’art. 120, comma 2, lettere a) e b) del TUB: «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo».
È tramite quest’ultima previsione normativa lo strumento attraverso il quale, seppur in forma volontaria e convenuta per iscritto, viene, di fatto, re-introdotto l’anatocismo; infatti, il legislatore, pur utilizzando l’espressione “può” consente, come di fatto sta accadendo ed è accaduto negli ultimi mesi, alle banche di imporre ai propri correntisti, che utilizzano gli affidamenti in misura cospicua, e di “ricattare” gli stessi imponendo l’autorizzazione della messa in atto della pratica anatocistica, a fronte della minaccia, concreta e spesso anche espressa per iscritto, di revocare gli affidamenti in corso con conseguente chiusura dei rapporti.
La legge 49/2016 prevede, altresì, l’intervento del CICR – cosa avvenuta solo con provvedimento del 3.8.2016, con efficacia, a far data dal 1.10.2016 – al fine di emanare una delibera applicativa della normativa innanzi riportata. Tuttavia, il fatto che il CICR, in assenza di una delega legislativa sul punto, si sia preso la libertà di stabilire a partire da quale giorno dovesse avere efficacia la regola del divieto di anatocismo, se non concordato tra le parti come innanzi già esposto, rappresenta una sicura fonte di contrasti tra gli interpreti, posto che la L. 49/2016 è entrata in vigore il 15.4.2016.
Altro punto focale della delibera CICR del 3.8.2016, oltre al passaggio in cui si ribadisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, è l’espressa previsione che l’adeguamento degli istituti di credito alle nuove discipline debba avvenire ex artt. 118 e 120 TUB.
Chiariti i fondamenti normativi, occorre comprendere cosa accade nella realtà quotidiana.
Caso concreto: conto corrente con affidamento di cassa acceso anteriormente all’anno 2000. L’anatocismo, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, è vietato, salvo non sia espressamente concordato specificamente per iscritto il patto sull’anatocismo ex art. 6 Delibera CIRC del 9.2.2000, e va pertanto epurato dai saldi di conto corrente, sia per il passato che per il futuro sino al 31.12.2013. Per quanto concerne il periodo compreso tra l’1.1.2014 e il 15.4.2016, l’anatocismo è vietato senza alcun limite o salvezza, non potendo il CICR contraddire la normativa primaria. Sussiste, tuttavia l’interpretazione giurisprudenziale, innanzi richiamata, in ragione della quale la L. 147/2013, non possa essere applicabile non essendo stata accompagnata da successiva delibera del CICR. Per quanto attiene il periodo successivo all’entrata in vigore della L. 49/2016 (15.4.2016), l’anatocismo è possibile solo se pattuito per iscritto tra le parti; diversamente è vietato.
Si pone, tuttavia, con riferimento a tale ultimo periodo, il problema – che sarà oggetto di dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali – di capire se la nuova normativa dovrà ritenersi vigente dal 15.4.2016 (data di entrata in vigore della L. 49/2016) o dal 1.10.2016 (data di efficacia della delibera prevista dal CICR). Si attendono sul punto i prossimi arresti giurisprudenziali al fine di verificare come i Giudici riterranno di dover risolvere detta problematica assolutamente rilevante ai fini dell’applicazione concreta della nuova normativa.
Al termine della sua trattazione l’Avv. Roli ha risposto alle seguenti domande:
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Gentilissimo collega, ho avuto già il piacere di ascoltare i suoi seminari, continuo in ogni caso a sentire dai magistrati, nel mio caso pubblici ministeri, che le direttive relative ai tassi di interesse sono sempre dettate dalla Banca d’Italia. Come arginare simili dicta? Grazie mille
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Salve, la mia domanda riguarda l’anatocismo successivo al 31/12/2013 sino alla riforma ultima dell’art. 120 TUB, qual è il dato normativo che disciplina tale prassi bancaria ? grazie
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Buongiorno. A seguito della perizia econometrica, quale è la prasi da seguire d’avanti al Giudice dell’esecuzione, in sede di opposizione al piano di distribuzione somme ricavate dalla vendita – opposizione ex 512 cpc, chiedendo al G.E di nominare un perito esterno per la valutazione? Si può chiedere anche la sospensione della procedura, se all’interno della procedura ci sono ancora beni non venduti? Praticamente il compendio pignorato è stato diviso in più lotti per facilitare la vendita. Certamente, la nostra domanda si riferisce solo nel caso in cui il ricavato della vendita effettuata copre il debito. Grazie infinite!
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E’ necessario in una causa civile produrre i decreti ministeriali ai fini della dimostrazione della usura o il Giudice può e deve conoscerli autonomamente?
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Vorremmo sapere se per i contratti di mutuo stipulati prima del 2009 e ancora in corso, si può ricorrere all’ A B F per l’usura bancaria
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Un giudice di Pavia in una recente sentenza ha stabilito il metodo per calcolare per un mutuo l’usura tenendo conto anche del tasso moratorio senza tuttavia sommarlo al corrispettivo. Che cosa ne pensa? Nella sentenza viene illustrato il metodo per calcolare il taeg ai fini dell’usura considerando oltre agli interessi corrispettivi anche i tassi moratori.
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