Interessi moratori usurari e ordinanza Cass. Civ. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192.

Attenzione alle fake news.

  Avv. Francesco Roli

13 ottobre 2017

 

L’ordinanza in commento ha dato luogo a una serie di commenti entusiastici da parte delle associazioni e dei difensori dei clienti ovvero censori da parte di alcuni difensori degli istituti di credito che si rinvengono sul web e per i quali occorre prestare la massima attenzione.

Va subito precisato che l’ordinanza ha finalmente e semplicemente stabilito in modo esplicito e per la prima volta ciò che appariva implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.

In pratica la Cassazione esplicitamente per la prima volta afferma, riportando il testo dell’art. 1815 II co c.c. e dell’art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, che il divieto di stipulare interessi di qualsiasi tipo usurari comporta l’azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori.

Detta statuizione esplicita per la prima volta un principio che rispecchia una giurisprudenza costante, uniforme e risalente nel tempo della Suprema Corte di Cassazione volte ad asserire che gli interessi moratori vanno sempre presi in considerazione al fine di valutare il rispetto della normativa antiusura.

Abbiamo assistito a commenti entusiastici dei difensori e delle associazioni che tutelano i clienti giustificate dalle numerose e distorte interpretazioni dei giudici di merito assunte in sede civile e dei pubblici ministeri, dei GIP e dei Collegi Penali che disattendendo gli insegnamenti della Corte di Cassazione Civile hanno dato luogo a molteplici indirizzi giurisprudenziali con il rigetto le domande dei clienti delle banche e l’archiviazione delle denunce penali per usura ovvero l’assoluzione degli imputati.

Detto ciò va rilevato che alcuni commenti di colleghi avvocati, di agenzie di stampa, di siti internet sono palesemente erronei e distorsivi del contenuto dell’ordinanza 23192/17 laddove sostengono che la stessa abbia affermato la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.

L’ordinanza 4/10/17 n. 23192 non solo non ha affermato la legittimità del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ma non ha neppure affrontato la questione che non era stata oggetto della sentenza del Tribunale di Matera oggetto del ricorso per Cassazione.

L’affermazione che l’ordinanza n. 23192/17 abbia legittimato siffatto fantasioso cumulo è una vera e propria bufala che purtroppo anche in passato ha provocato e tuttora provoca danni incalcolabili ai clienti delle banche che si sono affidati ad associazioni ed a difensori che hanno sostenuto questa tesi palesemente erronea ed infondata.

Dall’altro versante i difensori delle banche hanno tentato di negare sia l’esistenza o la validità della esplicita statuizione dell’ordinanza n. 23192/17 laddove è chiaramente affermato che l’usurarietà dei tassi di mora all’atto della stipula comporta l’azzeramento degli interessi corrispettivi ancorchè questi ultimi al momento della stipula siano inferiori ai tassi soglia.

Detti commenti sono platealmente erronei ed appaiono come ovvi i tentativi da parte dei difensori delle banche di continuare a difendere le loro astruse tesi negando il principio chiarissimamente affermato nell’ordinanza n. 23192/2017 nonché nei numerosissimi precedenti giurisprudenziali della Cassazione e della sentenza n. 25/2002 della Corte Costituzionale e cioè che la violazione della soglia d’usura degli interessi moratori all’atto della stipula rileva ai fini dell’accertamento dell’usurarietà della clausola.

Sono a tutti note e si possono classificare in almeno cinque orientamenti le sentenze dei giudici di merito che dissentono dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. A detti orientamenti si aggiunge la comunicazione del 3/7/2013 della Banca d’Italia dal contenuto palesemente erroneo e surretiziamente volta a contrastare il dictum delle sentenze 350, 602 e 603 emesse nel gennaio del 2013 dalla Corte di Cassazione.

1)      Alcuni giudici affermano che la nullità della clausola degli interessi moratori non travolge anche la clausola degli interessi corrispettivi.

2)      Altri affermano che gli interessi moratori sono previsti solo nell’eventuale fase patologica del rapporto e qualora non siano mai stati versati, ancorchè siano stati stipulati in misura superiore alla soglia, non danno luogo ad alcuna nullità della clausola riguardante sia gli interessi moratori che corrispettivi con conseguente rigetto delle domande giudiziali aventi per oggetto la richiesta di declaratoria di nullità delle suddette clausole e la condanna degli istituti di credito alla restituzione degli interessi corrispettivi o moratori.

3)      Altri infine, manipolando il valore del tasso soglia, ed invocando il totem della cosiddetta “omogeneità” dei valori che compongono i TEGM trimestrali, ritengono che occorra aggiungere al TEGM pubblicato trimestralmente la percentuale del 2,1% ritenendo vincolante la disposizione contenuta nel IV co. dell’art. 3 di ogni decreto ministeriale trimestrale emanato a partire dal 25/3/2003 fino all’ultimo del 2017 (25/9/2017) che così testualmente recita:

4)      Siffatta disposizione (che costituisce un palese abuso del MEF non avendo il medesimo alcun potere delegatogli in tal senso dalla legge 108/96) è stata avallata da una improvvida ed ambigua comunicazione della Banca d’Italia datata 3/7/2013 denominata “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” volta a contrastare la giurisprudenza della Corte di Cassazione emanata a seguito della nota trasmissione delle “Iene” andata in onda subito dopo la divulgazione del testo delle sentenze della Corte di Cassazione n. 350, 602 e 603 del gennaio 2013.

Detta comunicazione oltre a ribadire il falso problema del principio dell’omogeneità nel raffronto tra il TEG ed il TEGM (per non essere inclusi i tassi moratori nelle rilevazioni trimestrali del TEGM), suggerisce un criterio di verifica (maggiorazione del TEGM del 2,1%) della non usurarietà degli interessi moratori, completamente destituito di fondamento, criterio che, purtroppo, è stato recepito da molte decisioni dei giudici di merito con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dai clienti delle banche.

Appare opportuno riportare i passi salienti di tale comunicazione della Banca d’Italia al fine di comprenderne l’ambiguità ed il mal celato scopo di contrastare la giurisprudenza della Corte di Cassazione:

I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati. La Banca d’Italia, attraverso le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura” e i connessi chiarimenti, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d’Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell’evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell’innovazione finanziaria.

Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.

Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d’Italia.

5)      Altri addirittura, affermando che gli interessi moratori sono clausole penali, sostengono che non vanno mai prese in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia.

Orbene, di tutti questi orientamenti dei giudici di merito e della comunicazione della Banca d’Italia del 3/7/2013, la recente sentenza della Corte di Cassazione fa piazza pulita non lasciando più alcun margine alle “fantasiose” e innumerevoli interpretazioni dei giudici di merito e della Banca d’Italia.

Si auspica che i giudici di merito e la Banca d’Italia di fronte a questa inequivoca decisione della Corte di Cassazione che esplicita una giurisprudenza consolidata, uniforme e granitica avallata anche dall’interpretazione di Corte Cost. n. 29/2002, operino un revirement delle loro precedenti decisioni.

In particolare si auspica che la Banca d’Italia a fronte di siffatta chiarissima decisione emani una comunicazione che ponga nel nulla e smentisca la precedente del 3/7/2013 e che vincoli gli istituti di credito a tarare i loro software secondo il dictum dell’ordinanza n. 23192/17.

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Al fine di fugare ogni dubbio od errore interpretativo chiariamo come la recente ordinanza del 4/10/2017 n. 23192 della VI sezione della Corte di Cassazione (estensore M. Ferro) ha ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito anche sotto il vecchio regime del testo dell’art. 644 prima della riforma della legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura.

Esemplificativamente, anche se non esaustivamente, ci preme ricordare i precedenti costituiti dalle sentenze n. 5598/17, n. 602/13, n. 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, n. 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, n. 5286/2000, n. 4251/92.

Va altresì ricordato che il suddetto principio è stato affermato anche se con un obiter dictum da Corte Cost. 25/2/2002 n. 29.

La sentenza della Cassazione ha confermato un decreto del Tribunale di Matera depositato il 19/5/2016 con la quale il Collegio di quel Tribunale aveva rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento Extramoenia-Matera Congressi s.p.a..

Con decreto 19/6/2013 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo del fallimento il credito vantato dalla banca ricorrente per un mutuo fondiario stipulato il 3/8/2001, limitatamente alla sola sorte capitale “senza riconoscere gli interessi moratori ai sensi del disposto dell’art. 1815 c.c. in quanto calcolati ad un tasso convenuto superiore al tasso soglia”.

La banca aveva chiesto invece l’ammissione dell’intero credito per sorte ed interessi contrattuali sulla sorte capitale che asseriva: “essere stati stipulati nei limiti del tasso soglia e deducendo ricorrere nella fattispecie un’ipotesi di usura sopravvenuta non sanzionabile con l’applicazione dell’art. 1815 ultimo comma c.c.”.

Proposto il ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. il Collegio, col decreto in questione, osservava che: “le deduzioni difensive di parte opponente non è fondata, avendo il CTU rilevato che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori, determinato aggiungendo al tasso convenzionale i quattro punti percentuali (pari a 9,85%) era superiore, sia pure dello 0,01% al tasso soglia (9,84%) e che pertanto si verte in ipotesi di usura originaria degli interessi di mora”.

Asserito ciò il Collegio poneva a fondamento del decreto di rigetto della domanda volta all’ammissione al passivo sia degli interessi corrispettivi che degli interessi moratori il seguente principio: “rilevato che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto (c.d. usura originaria), la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non sono dovuti interessi, neppure corrispettivi, avuto riguardo alla lettera e allo scopo della destinazione”.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in oggetto riporta nel capitolo “FATTI DI CAUSA” il principio di diritto sopra trascritto evidenziato e sottolineato a cura dello scrivente come nell’allegato testo della sentenza tratto dal sito della Cassazione.

Nella parte motiva dell’ordinanza, al capitolo 1, ove sono esposte le “RAGIONI DELLA DECISIONE”, la Corte richiama il principio stabilito sia dall’art. 1815 II co. c.c. sia dalla legge n. 24/2001 di interpretazione autentica della 108/96 riportando letteralmente il testo di entrambe le disposizioni.

Successivamente, al capitolo 2, la Corte dichiara “manifestamente infondato” il ricorso per Cassazione proposto da Banca Puglia s.p.a. richiamando semplicemente tre (Cass. n. 5324/2003, n. 5598/2017 e 14899/2000) dei tanti precedenti arresti della Suprema Corte e riporta un passo dell’ordinanza n. 5598/2017 (“è noto che in tema di contratto di mutuo l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).

Segue la dichiarazione di rigetto e la condanna della banca al pagamento del doppio del contributo unificato.

Il riferimento al cumulo degli interessi non costituisce una implicita legittimazione di tale aberrante prassi, come erroneamente ritenuto da vari commentatori, ma è un mero criterio di rinvio al passo della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno cassata sul punto dall’ordinanza n. 5598/17.

Il Tribunale di Ascoli ritenendo palesemente infondata la teoria della sommatoria aveva rigettato la pretesa senza però verificare se il mero tasso moratorio avesse o meno superato il tasso soglia.

Secondo l’ordinanza n. 5598/17 tale erronea decisione era sufficiente all’accoglimento del ricorso della società ricorrente cliente della Nuova Banca delle Marche s.p.a..

Riteniamo utile allegare sia il testo della sentenza del Tribunale di Matera che dell’ordinanza 23192/2017 della Corte di Cassazione ed i tre precedenti 5598/2017, 5324/2003 e 14899/2000 citati nella medesima ordinanza.

Alleghiamo altresì la sentenza n. 29 del 25/2/2002 della Corte Costituzionale.

Riteniamo infine utile altresì allegare la sentenza del Tribunale di Udine del 26/9/2014 significativamente chiarificatrice dei principi poi affermati esplicitamente dall’ordinanza 23192/2017 ed esplicativa delle ragioni che militano contro le tesi abituali degli istituti di credito e degli altri giudici di merito in ordine alle questioni dibattute sugli interessi moratori nonché sul falso principio della cosiddetta omogeneità.

13 ottobre 2017                                                                                Avv. Francesco Roli