Corte d’Appello di Ancona, 3 maggio 2022, Est. Damiani
Contratti bancari – cessione credito – difetto legittimazione cessionario – revoca decreto ingiuntivo
“(…) per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopperirsi solo se si dimostri (cosa che non si è verificata nella fattispecie in esame) che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.”.