Cassazione Civile, 15 giugno 2022, n. 19298, Pres. De Chiara, Rel. Vella (ordinanza)
Conto corrente ante 1992 – forma scritta – art. 1284 c.c. – nullità di protezione
“Può quindi concludersi che, prima dell’entrata in vigore delle norme sulla “nullità di protezione”, dettate a presidio del cd. mercato dei contratti asimmetrici, in caso di violazione della forma scritta nei contratti bancari, la pattuizione di interessi ultralegali era soggetta al requisito stringente della forma scritta ad substantiam imposto dall’art. 1284 cod. civ., la cui violazione comportava l’ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, e senza dunque possibilità di ritenere assolto il requisito per il tramite di contratti cd. “monofirma”, secondo il nuovo approccio ermeneutico inaugurato nel 2018 dal massimo organo nomofilattico di questa Corte.”