Tribunale di Napoli, 20 settembre 2022, n. 8245, Est. De Falco
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – contratto cessione privo di allegato dei crediti insufficiente
“Ebbene, la Banca S.p.a. ha depositato entrambi i contratti di cessione che, quanto all’indicazione dei crediti ceduti in blocco, senza una descrizione sufficientemente compiuta anche in termini di categorie e tempi di maturazione del credito, rimandavano l’uno ad un allegato “A” ( contratto del 1997) e l’altro all’allegato 1.1.
I predetti documenti non sono stati depositati in atti, tanto che non è possibile per il Giudice effettuare alcun riscontro in ordine all’inclusione dei crediti vantati dall’opposta tra i crediti ceduti a mezzo degli allegati n. 3 e 8 della produzione monitoria.
(…)
Ne consegue che in difetto della prova della titolarità del credito azionato, la domanda di pagamento non può che essere rigettata. L’opposizione è, pertanto, fondata con conseguente declaratoria di inefficacia del decreto opposto e rigetto della domanda di pagamento formulata dalla parte attrice/opposta.”