Tribunale di Treviso, 28 ottobre 2022, Est. Merlo
Fideiussione – consumatore – deroga art. 1957 c.c. – nullità rilevabile d’ufficio
“(…) la deroga all’art. 1957 c.c. contenuta all’art. 6 delle fideiussioni de quibus (cfr. doc. 10 monitorio) costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria prestata, nullità rilevabile anche d’ufficio (come già dedotto nell’ordinanza di rimessione della causa in istruttoria in data 18.7.2022).”