Tribunale di Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401, Est. Carloni
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – prova inclusione credito ceduto
“(…) a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell’opponente Parte opposta infatti, in allegato ai atti difensivi non ha offerto in comunicazione altre produzioni documentali e, pertanto, nemmeno il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco del corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni (quale ad esempio la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito da parte del cedente). In conclusione, nell’ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario del credito. L’opposizione deve quindi essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbita ogni altra questione.”