Corte di Appello di Perugia, 2 novembre 2022, n. 580, Pres. Matteini, Rel. Salcerini
Conto corrente – attore correntista – fido di fatto – facta concludentia – natura rimesse ripristinatorie – rimessa in conto attivo no solutoria
“Invero ritiene questo Collegio, conformemente all’orientamento della Suprema Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi, che il correntista possa provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (…). In altri termini, l’esistenza del contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche tenuto conto che le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 c.2 TUB).”