Tribunale di Spoleto, 1° marzo 2023, n. 147, Est. Marini
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – prova legittimazione cessionaria – produzione G.U.
“(…) una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., Cass., n. 2780/2019); – d’altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.”