Tribunale di Brindisi, 29 maggio 2023, Est. Marra
Conto corrente – richiesta documentazione ex art. 119 TUB – azione di ripetizione – anatocismo
“Va sottolineato che l’art. 119, comma IV, TUB, limita il diritto del cliente all’ottenimento di copia di “documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e tuttavia tale limite temporale può riguardare la richiesta di consegna di copia di estratti conto e scalari pertanto circoscritti al decennio antecedente la domanda stragiudiziale, non potendosi intendere quali “documenti inerenti operazioni contabili” i contratti, costituenti invece fonti di pattuizioni negoziali
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Il diritto del cliente alla consegna di copia dei contratti da parte dell’istituto deve estendersi anche a fattispecie contrattuali la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria
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Si rammenta che, ai sensi del principio generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., il correntista attore che agisce per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell’indebito ha l’onere di produrre il contratto; tuttavia, in presenza di pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facto concludentia, in caso di contestazione della banca, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di dare prova positiva circa l’esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB. Difatti, senza contratto scritto richiesto dalla legge ad substantiam, non c’è diritto (della banca), perché la forma solenne è costitutiva del diritto stesso.
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Pertanto, se il cliente correntista lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (…)”.