Tribunale di Palermo (esecuzioni immobiliari), 26 maggio 2023, n. 12885, Pres. Pignataro (ordinanza)
Contratti bancari – clausole abusive – opposizione esecuzione – decreto ingiuntivo non opposto
“Pertanto, poiché gli opponenti non hanno sollevato doglianze ulteriori e distinte rispetto alla deduzione dell’abusività consumeristica, il giudice dell’esecuzione, operata la riqualificazione del ricorso nei termini anzidetti, non avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di sospensione del processo esecutivo e assegnare il termine perentorio per l’introduzione della fase di merito dell’opposizione esecutiva, dovendosi, piuttosto, limitare ad assegnare alla parte interessata il termine di 40 giorni per consentire la proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, unica sede di cognizione deputata a statuire sulla questione dedotta;”