Tribunale di Lucca, 30 giugno 2023, n. 730, Est. Fornaciari
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – omessa produzione contratto cessione – carenza legittimazione attiva cessionario
“A fronte della contestazione di tale titolarità, in particolare sotto il profilo della carenza di prova in merito all’intervenuta cessione in blocco, l’opposta avrebbe dovuto infatti fornire la relativa prova tramite la produzione del relativo contratto (in sostituzione di questo non valgono né la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, dato che questa si riferisce unicamente ad una dichiarazione unilaterale della cessionaria, né la dichiarazione della cedente, posto che quest’ultima è in sostanza una dichiarazione testimoniale irrituale, in quanto non resa di fronte al giudice, valutativa, in quanto l’intervenuta cessione rappresenta non un fatto storico, ma un effetto giuridico che consegue al contratto, nonché inammissibile ex art. 2721 cc), ciò che non è avvenuto.”