Tribunale di Brescia, 11 luglio 2023, Est. Vicenzini (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – legittimazione cessionario – dichiarazione cedente

“Peraltro parte opposta non fornisce la minima prova neppure del numero NDG identificativo della posizione dell’opponente. Infatti nella corrispondenza della banca vengono indicati soltanto i numeri del conto corrente, del finanziamento e del mutuo, mentre il numero di NDG è riportato solamente nella dichiarazione di (…) del 12.05.2023, all’evidenza approntata per il presente giudizio e che non ha alcuna valenza probatoria ed è persino inammissibile, trattandosi non già di documento coevo al contratto di cessione, bensì di un tentativo di testimonianza scritta avulso dalle regole del processo.
Per di più parte opposta non ha prodotto il testo integrale del contratto di cessione, corredato dei relativi allegati, sicché neppure da tale documento può trarsi un argomento di prova in ordine all’invocata cessione.
Ne consegue che, allo stato, parte opposta non può ritenersi titolare del credito azionato, sicché l’istanza di sospensione dell’esecuzione deve essere accolta.”

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