Tribunale di Milano, 3 ottobre 2023, n. 7526, Pres. Illarietti, Rel. Stefani
Fideiussioni specifiche – produzione copie fideiussioni – nullità parziale – decadenza ex art. 1957 c.c.
“(…) parte attrice ha opportunamente prodotto sub doc. 5b decine di copie di fideiussioni specifiche, rilasciate da varie banche e coeve a quelle poste a base dell’ingiunzione ai garanti. L’esame di tale documentazione dimostra che nel periodo 2014 – 2016 esisteva un uso uniforme da parte delle banche di uno schema di fideiussione specifica che comprendeva tutte e le tre clausole sopra evidenziate e cioè la clausola di reviviscenza, la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.
(…)
A questo punto, la valutazione già operata dall’autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus può essere replicata anche per la fideiussione specifica.
(…)
Ne deriva che deve essere accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 2, 6 e 9 delle due fideiussioni rilasciate dagli opponenti.
(…)
Parte attrice, a seguito dell’inefficacia della deroga all’applicazione dell’art. 1957 c.c., contenuta nella clausola n. 6.1, dichiarata nulla, ha eccepito la decadenza dell’azione della banca e l’eccezione è fondata.”