Tribunale di Firenze, 26 settembre 2023, n. 2728, Est. Castagnini
Conto corrente – assenza forma scritta contratto – tasso legale – anatocismo
“In considerazione dell’assenza di un contratto in forma scritta prima del 12.12.2013, essendo il rapporto antecedente al 9.7.1992 (…), il CTU ha provveduto correttamente a ricalcolare il rapporto con applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. così come ha escluso tutte le commissioni e spese rendicontate negli estratti conto e non pattuite per iscritto (…)
In merito all’anatocismo si osserva che il primo contratto scritto risale al 13.12.2013 per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi è senz’altro illegittima per il periodo precedente (Cass. SS.UU., 21095/2004 e n. 24418/2010). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata nell’escludere la validità dell’adeguamento successivo alla delibera CICR del 30.6.2000 mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione delle nuove condizioni risultando necessario, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgs 342/1999, una specifica pattuizione scritta bilaterale (…)
Anche nel contratto del 13.12.2013 non si rinviene tuttavia una valida pattuizione conforme ai criteri posti dalla delibera CICR del 2000 in quanto è indicata soltanto la periodicità di addebito degli interessi passivi (trimestrale) ma non di quelli attivi. Né la clausola di capitalizzazione trimestrale risulta comunque specificatamente approvata per iscritto come imposto dall’art. 6 della Delibera.”