Tribunale di Salerno, 3 novembre 2023, n. 4891, Est. Ricciardi
Conto corrente – anatocismo – clausola di reciprocità – interessi attivi irrisori – nullità capitalizzazione trimestrale
“la clausola va comunque dichiarata nulla, pur nel regime di reciprocità; che, peraltro, la reciprocità è del tutto fittizia, in quanto sono previsti tassi talmente bassi e irrisori, per cui essi sono del tutto erosi dalle spese e commissioni; che, inoltre, occorrerebbero saldi attivi molto alti per generare interessi; che, pertanto, può parlarsi di vera reciprocità solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto; che ciò non accade nella presente fattispecie, ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo; che, infine, molti rapporti di c/c bancario, oggi, non prevedono la corresponsione di interessi attivi, così da relegare il rapporto quasi al rango di un deposito irregolare;
che, pertanto, va accolta la ipotesi formulata dal c.t.u. che prevede la capitalizzazione semplice, ritenuto che la clausola attuativa della delibera CICR, per come concepita dalla banca, in realtà, non comporta una effettiva reciprocità di riconoscimento degli interessi attivi e passivi, così da tradire lo spirito della norma, voluta dal legislatore al fine di perequare le posizioni delle parti e di attenuare quella della banca contraente forte del rapporto;”