Cassazione Civile Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12449, Pres. D’Ascola, Rel. Scoditti

Contratti bancari – interessi legali – titolo esecutivo – domanda giudiziale – mancanza indicazione misura interessi

“ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

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