Tribunale di Lucca, 6 maggio 2024, n. 610, Est. Morelli

Mutuo – ammortamento francese – anatocismo – regime finanziario – violazione art. 117 TUB – ricalcolo tasso bot

“Pertanto, se da un lato deve escludersi l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto de quo sotto il profilo della capitalizzazione degli interessi, in quanto non foriero di anatocismo, dall’altro, non essendo stato dichiarato nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, risulta preclusa alla parte mutuataria l’effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi, con conseguente violazione dell’art. 117 T.U.B.

(…)

Il contratto di mutuo fondiario è dunque, in parte qua, nullo, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato, ex art. 117, comma 7, lett. a) T.U.B., conteggiando gli interessi con il tasso Bot.”

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