Giudice di Pace di Milano, 29 aprile 2024, n. 2926, Est. Di Giorgi

Cessione del quinto – estinzione anticipata – Lexitor – rimborso proporzionale oneri non maturati

“In conclusione, ad oggi, al netto di possibili prossimi interventi normativi, tanto i costi “up front”, quanto quelli “recurring” devono essere integralmente rimborsati al cliente in caso di anticipata estinzione del contratto. Va, conseguentemente anche dichiarata la nullità ed inefficacia della clausola di irripetibilità degli oneri “recurring” contenuta agli artt.7-8 delle Condizioni Generali di ogni contratto di finanziamento estinto “de quibus”, (con specifico rinvio all’allegato denominato Piano annuale di rimborso interessi e commissioni) in quanto vessatoria ex art.33 comma 1° Cod. Consumo.”

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