Cassazione Civile, 2 maggio 2024, n. 11739, Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo (ordinanza)
Conto corrente – documentazione mancante – mancata richiesta ex art. 119 TUB – istanza ex art. 210 c.p.c. – inammissibilità
“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22).
Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l’esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche (come nella fattispecie), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca.
Nella specie, emerge che l’istanza d’acquisizione era generica e, comunque non era stata formulata prima della causa.”