Cassazione Civile, 24 aprile 2024, n. 11144, Pres. Marulli, Rel. Campese (ordinanza)
Conto corrente – estratto conto ex art. 50 TUB – opposizione a decreto ingiuntivo – allegazione insufficiente
“Ne consegue che, come puntualizzato dalla qui condivisa Cass. n. 14640 del 2018, «nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell’estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell’estratto conto e dell’importo a debito, anche in ragione dell’applicazione di tassi ultralegali ed anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all’opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l’andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa».
3.1.4. Pertanto, perdendo concreta rilevanza l’allegazione di un vizio formale originario del provvedimento prospettata come violazione dell’art. 50 TULB, nel caso di specie, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se l’istituto bancario ricorrente in sede monitoria avesse assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione di documenti ulteriori rispetto all’estratto certificato delle proprie scritture, certamente insufficiente a tal fine nella fase a cognizione piena instauratasi con l’opposizione.”