Tribunale di Fermo, 31 maggio 2024, n. 394
Contratti bancari – mutuo condizionato – deposito cauzionale infruttifero – titolo esecutivo – inidoneità
“Non sussistendo nel caso di specie la prova della effettiva erogazione della somma di danaro e del passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, ma esistendo di contro la certezza che la somma solo dichiaratamente erogata e quietanzata è stata effettivamente trattenuta nella disponibilità del mutuante, il quale ha procrastinato la concreta consegna della somma ad un momento successivo ed al solo fine di costituire una garanzia all’avverarsi delle condizioni stabilite in contratto, si esclude il valore di titolo esecutivo del contratto ex art. 474 c.p.c .. Il contratto stipulato tra le parti in data non risulta idoneo a provare l’esistenza attuale di un’obbligazione di somma di danaro e per la restituzione della somma che la banca assume essere stata erogata.”