Tribunale di Catanzaro, 10 giugno 2024, n. 7046, Pres. Belcastro, Rel. Ierardo (ordinanza)

Contratti bancari – mutuo condizionato – deposito cauzionale infruttifero – titolo esecutivo – inidoneità

“Applicando gli esposti principi al caso sottoposto alla cognizione di questo Collegio, nonostante sia incontestato il perfezionamento del contratto di mutuo, non può non fare a meno di darsi rilievo agli ulteriori adempimenti negoziali pattuiti, dai quali si evince chiaramente che, al momento della stipula dell’atto pubblico notarile, la parte mutuataria non si trovava nella disponibilità della somma mutuata.

Conseguentemente il G.E. non avrebbe dovuto riconoscere efficacia esecutiva all’atto pubblico nel quale è cristallizzato il contratto di mutuo fondiario in quanto dal tenore dell’atto medesimo non emerge l’insorgenza, a carico del mutuatario, di obbligazione restitutoria certa, liquida ed esigibile.

Piuttosto per agire esecutivamente il creditore avrebbe dovuto dotarsi di un ulteriore titolo esecutivo (i.e. l’atto di erogazione e quietanza delle somme) successivo al deposito infruttifero, collegato con il mutuo e stipulato anch’esso nelle forme di atto pubblico notarile ovvero di scrittura privata autenticata ex art. 474 co 2 c.p.c.”

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