Tribunale di Milano, 13 giugno 2024, n. 6054, Est. Carbone
Mutui e finanziamenti – indicizzazione franco svizzero – doppia conversione capitale – operazione svantaggiosa per consumatore – ricalcolo 117 TUB
“È incontestabile, infatti, che il meccanismo della doppia conversione del capitale prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi di nuovo in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro, renda dette operazioni svantaggiose per il consumatore il quale – sempre a causa dell’oscurità del contenuto di dette clausole in quanto recanti principi di matematica finanziaria di certo non alla portata dell’uomo medio non può comprendere, all’atto della sottoscrizione, il gravoso impegno economico che sarebbe chiamato a sostenere laddove, ad esempio, in costanza di rapporto, dovesse optare per l’estinzione anticipata o per la conversione del finanziamento;
(…)
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve ritenere che la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis e 7 dei contratti di mutuo ha comportato come effetto la necessità di ricalcolare i piani di ammortamento dei singoli contratti.
(…)
La giudicante ritiene di applicare il tasso sostitutivo relativo al minore dei tassi BOT emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto in quanto i contratti di mutuo sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore del D.lgs 13.8.2010 n. 141 che ha introdotto una disposizione integrativa dell’art. 117, VII comma, TUB avvenuta il 19.9.2010.”