Cassazione Civile, 20 giugno 2024, n. 17115, Pres. Travaglino, Rel. Rubino (ordinanza)
Contratti bancari – consumatore – segnalazione Centrale Rischi – informativa preventiva – art. 125 TUB
“Il ricorso è inammissibile.
L’articolo 125 del TUB impone, ai fini di una corretta segnalazione alla centrale rischi che non sia lesiva dei diritti del consumatore, che il segnalante provveda ad una preventiva informativa all’eventuale destinatario della segnalazione rappresentandogli la situazione di inadempimento personale o della persona per cui si garantisce che potrebbe determinare la segnalazione, al fine di consentirgli di evitarla mettendosi in regola coi pagamenti. Tuttavia, la Corte d’appello ha accertato che la preventiva segnalazione è stata effettuata, con una ricostruzione dei fatti, riportata a pag. 5 della sentenza impugnata, che non è neppure contestata, né sono svolte idonee considerazioni in diritto. Il ricorrente sostiene non che la segnalazione del 2015 non sia stata effettuata ma che fosse tardiva perché è arrivata a sua conoscenza dopo che l’iscrizione era già stata compiuta. Tuttavia, è lui stesso ad indicare l’esistenza di una precedente comunicazione da parte della banca, risalente già al 2014, e non andata a buon fine per sua irreperibilità. Non contesta che la raccomandata gli sia stata notificata la prima volta ad un indirizzo errato o che non avesse alcun riferimento con la sua persona.”