Tribunale di Arezzo, 10 luglio 2024, Est. Pani (ordinanza)

Contratti bancari – cartolarizzazione crediti – violazione art. 106 TUB – sospensione azione esecutiva

“Orbene, nelle note scritte autorizzate (procuratrice di (…)) ha sostenuto che l’art. 106 TUB impone soltanto che sia iscritto all’albo il c.d. master servicer «nominato dal veicolo di cartolarizzazione», il quale però può a sua volta subdelegare la concreta attività di riscossione dei crediti al c.d. special servicer il quale potrebbe anche non essere scritto allo speciale albo. (…) Sennonché, la documentazione prodotta non avvalora tale ricostruzione.

(…)

Il vizio di nullità dedotto dall’opponente, dunque, pare sussistere e ciò, a parere di questo giudicante, configura i «gravi motivi» che giustificano la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Vero è che, come già detto, trattasi di un vizio che nel processo può trovare sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., e ciò senz’altro potrà avvenire nel corso del processo di cognizione. In questa sede (quella cautelare), invece, non può che prendersi atto del vizio e dei suoi potenziali riflessi e, in via cautelativa, impedire la prosecuzione dell’azione esecutiva.”

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