Tribunale di Teramo, 27 giugno 2024, Est. Bordin
Conto corrente – apertura di credito – mediazione – ritardato avvio – revoca decreto ingiuntivo
“(…) Se ne ricava che ove entro quell’udienza non risulti intervenuto il primo incontro innanzi al mediatore, la condizione di procedibilità non risulta avverata, con conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio.
3.3. Quanto precede è avvenuto nel caso di specie.
Alla data del 21.09.2023 risultava infatti il solo invio dell’istanza di mediazione (cfr. messaggio pec accluso alle note sostitutive dell’udienza del 21.09.2023 della parte opposta). Il primo incontro si è invece tenuto solo il 13.11.2023, ben oltre la data dell’udienza fissata per la verifica dell’esperimento del procedimento di mediazione.
4.Occorre dunque procedere alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.”