Tribunale di Milano, sez. imprese, 20 giugno 2024 n. 6297, Pres. Bellesi, Rel. Fazzini
Contratti bancari – fideiussione – differenza con contratto autonomo di garanzia – decisione n. 55/2005 Banca d’Italia – prova privilegiata
“Il tribunale ritiene che, diversamente da quanto afferma l’attore, la decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale qui evocato, in quanto, in quella sede, l’autorità di vigilanza aveva accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza (i) limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e (ii) nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. È evidente, dunque, che tale decisione e le conclusioni a cui l’Autorità è pervenuta non possono trovare applicazione in fattispecie, come quella oggetto del contendere, che si pongono al di fuori del perimetro oggettivo e temporale di detto accertamento, non potendosi esse estendere automaticamente a fatti diversi e/o successivi a quelli specificamente indagati.
Nel caso in esame, l’inutilizzabilità della decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito deriva dal fatto che quella sottoscritta dall’attore è: a) una garanzia specifica relativa a un mutuo chirografario concluso tra Unipol Banca Spa e (…) per un importo di € 180.000,00 rimborsabile in 60 rate, la quale è inquadrabile, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione; b) è un contratto concluso in data 31.08.2015 e, quindi, successivo al 2005.”