Tribunale di Bari, 22 luglio 2024, Est. Ruffino

Contratti bancari – mutuo condizionato – titolo esecutivo – validità – art. 474 c.p.c.

“Nell’ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni (in tutto o in parte) a quest’ultima, perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell’ulteriore requisito di forma previsto dall’art. 474, comma 2, c.p.c.”

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