Giudice di Pace di Bergamo, 28 agosto 2024, Est. Cremonesi
Contratti bancari – legittimazione attiva cessionaria – prova titolarità credito – elenco crediti generico – insufficienza
“(…) si rileva che nel contratto di cessione sub documento n° 7 allegato al ricorso per ingiunzione, non vi è alcuna indicazione circa le caratteristiche dei crediti ceduti o circa i criteri che sono stati utilizzati per la scelta dei crediti da cedere. Elementi, questi, dai quali, in via indiretta, si sarebbe potuto dedurre l’appartenenza del credito azionato tra quelli ceduti.
La costante giurisprudenza, a proposito della prova del credito ceduto, richiede che il cessionario che agisce per il recupero del credito oggetto di cessione deve fornire la prova che quello specifico credito rientri tra quelli ceduti e, quindi, deve fornire la prova che il contratto di cessione preveda quello specifico credito, cioè che lo specifico credito per il quale agisce rientri tra quelli oggetto di cessione (Cass. 24798/2020).
L’opposta non ha fornito tale prova e non ha quindi, provato la propria legittimazione attiva in relazione al credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conseguenza di tale carenza di legittimazione attiva, il decreto ingiuntivo n° 72/2021 del 15 gennaio 2021, notificato in data 01 marzo 2021, deve essere revocato e deve essere revocata anche l’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione a tale decreto, emessa dal Giudice di Pace in data 08 ottobre 2021.”