Tribunale di Napoli, sez. spec. imprese, 26 giugno 2024, n. 7466, Pres. Rel. Pica

Contratti bancari – fideiussione  – contratto autonomo garanzia – clausole a prima richiesta – deroga art. 1957 c.c.

“In merito, appare condivisibile l’assunto della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (cfr. Cass. n. 283/1997; n. 3355/1999; n. 6823/2001; n. 1724/2016).

Ne consegue che, esclusa la rilevanza di un semplice atto stragiudiziale, nel caso di specie è incontroverso che né la banca cedente né la cessionaria hanno tempestivamente intrapreso iniziative giudiziali al fine di recuperare il credito de quo in danno della debitrice principale.

Deve, pertanto, dichiararsi che la cessionaria è decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori (e degli aventi causa) per decorso del termine ex art. 1957 cit.”

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