Cassazione Civile, 6 giugno 2024, n. 15825, Pres. Cristiano, Rel. Dongiacomo (ordinanza)

Contratti bancari – conto corrente – fallimento – stato passivo – clausola compensazione

“Laddove, come nel caso di specie, non sia più contestabile che le operazioni di anticipazione su crediti sono state compiute in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento del correntista, al giudice non resta che accertare se la relativa convenzione contenga una clausola attributiva del diritto della banca di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), a nulla rilevando che tale credito sia anteriore all’ammissione della correntista alla procedura concorsuale e che il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti (…)”

Testo integrale