Tribunale di Catania, 11 agosto 2024, Est. Salamone
Finanziamento – estinzione anticipata – modalità rimborso costi up-front – metodo proporzionale o cd. curva degli interessi
“Per tali motivi, il criterio convenzionale della curva degli interessi deve ritenersi applicabile, in quanto, sebbene meno favorevole per il consumatore rispetto al pro rata temporis – in termini di importi e semplicità dei calcoli – non può ritenersi che si tratti di un criterio vessatorio, ovverosia idoneo a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33 codice del consumo.”