Tribunale di Catanzaro, 5 settembre 2024, n. 1695, Est. Belcastro

Conto corrente – azione di accertamento negativo/ripetizione – produzione documenti – onere correntista

“Ebbene, l’attrice non ha fornito a questo giudicante elementi idonei a dimostrate la fondatezza delle proprie ragioni.

In primis la generica allegazione sull’aver acceso un contratto di conto corrente, verosimilmente nel IV trimestre del 1989, senza fornire più precisi riscontri, osta all’individuazione della normativa ratione temporis applicabile ed all’accertamento in ordine alla violazione dei requisiti formali e sostanziali prescritti, cui far discendere una eventuale declaratoria di invalidità.

Inoltre, l’attrice non ha fornito prova della causa debendi non avendo prodotto nessuno dei contratti di conto corrente, né delle aperture di credito iniziali, senza, tuttavia, allegare l’inesistenza degli stessi, ma anzi riconoscendo espressamente l’esistenza dei rapporti intercorsi con la banca e la stipulazione dei sottostanti accordi, per come si desume chiaramente dal tenore degli scritti difensivi e dalla prospettazione ivi contenuta.

Né possono ritenersi rilevanti o esimenti rispetto ai precisi obblighi probatori incombenti su parte attrice, le circostanze dalla stessa addotte in merito al parziale riscontro ottenuto dall’istituto bancario rispetto alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 119 T.U.B. ed al successivo procedimento monitorio, considerando il limite temporale dell’obbligo di conservazione gravante sugli istituti bancari.

Tanto meno, il dovere di rilievo officioso del giudice in tema di nullità può sostituirsi all’onere probatorio gravante sulle parti.”

Testo integrale