Tribunale di Grosseto, 4 settembre 2024, n. 728, Est. Frosini

Conto corrente – onere prova correntista – art. 119 TUB  – produzione contratto conto corrente – azione giudiziale

“Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia del contratto, ha quindi evidentemente proposto un’azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, affermando di non avere copia del contratto si è limitato ad analizzare lo svolgimento del rapporto senza alcun raccordo allo specifico contratto inter parts ma solo sulla base degli estratti conto fino disponibili), tesa a gravare la controparte dell’onere di dimostrare l’insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell’onere probatorio.

La mancata produzione della documentazione contrattuale per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice, anche mediante un uso corretto e leale dello strumento di cui all’art. 119 TUB, preclude l’espletamento di CTU contabile, l’accoglimento della domanda di esibizione documentale ex articolo 210 c.p.c. e il conseguente accoglimento della domanda attorea per le già indicate ragioni.”

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