Corte d’Appello di Napoli, 9 settembre 2024, n. 3494, Pres. Casaregola, Rel. Morrone
Conto corrente – anatocismo – rimesse ripristinatorie – forma scritta – prova affidamento
“Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in primo grado ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità, per mancanza di forma scritta, dei contratti di apertura di credito, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso, non può ritenersi preclusa alla correntista di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però (…) non costituiscono l’unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari ( o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
(…)
Devono, quindi, essere considerate ripetibili dalla correntista, perché ripristinatorie, anche le rimesse annotate in epoca anteriore al decennio da calcolare a ritroso dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 22.10.2015, ossia le rimesse annotate in epoca antecedente al 22.10.2005, (…)”.