Corte d’Appello di Venezia, 9 settembre 2024, n. 1579, Pres. Rizzieri, Est. Marani
Contratti bancari – fideiussione omnibus – prova intesa anticoncorrenziale – cessione credito – mancata iscrizione albo ex art. 106 TUB
“La sentenza impugnata ha correttamente rilevato la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dal (…) in quanto conformi allo schema ABI, (…). Inoltre, l’attore ha fornito la prova della permanenza dell’intesa anti-concorrenziale mediante la produzione di oltre 30 modelli di fideiussione omnibus, sia di (…) che di altri istituti di credito, coevi ovvero di epoca di poco antecedente o successiva alla stipula del contratto di garanzia, dal contenuto identico a quello dello schema ABI. (…). Nessun’altra prova poteva essere richiesta al fideiussore, il quale può provare l’accordo di cartello solo in via indiretta o presuntiva, vale a dire producendo i modelli di fideiussione omnibus utilizzati dagli istituti di credito nel periodo in cui è stata stipulata la contestata garanzia
(…)
la mancata iscrizione di (…) nell’albo di cui all’art. 106 TUB non le preclude la riscossione del credito. Vanno sul punto richiamate le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, sez. 3 con ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, nella quale il giudice di legittimità ha rilevato che il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, (…)”.