Tribunale di Pistoia, 10 settembre 2024, n. 663, Est. Piccinni

Contratti bancari – cessione credito – mancata iscrizione albo ex art. 106 TUB – mutuo condizionato – titolo esecutivo

“Dovendo, pertanto, escludersi la natura imperativa dell’art. 106 TUB, all’eccezione di nullità formulata da parte opponente non può riconoscersi natura di eccezione in senso lato, come tale “rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo” e, conseguentemente, la stessa deve ritenersi inammissibile, in quanto formulata solo in sede di memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e, quindi, tardivamente.

(…)

In ogni caso, oltre che dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – di per sé già sufficiente, per le proprie caratteristiche, a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria – la cessione risulta provata anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla società opposta e inerente la specifica posizione ceduta; trattasi, in particolare, delle già richiamate dichiarazioni rese dalla Banca cedente (cfr. docc. 5 e 7 di parte opposta) e dello stesso titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato in data 08/09/2010, entrambi elementi documentali nella disponibilità della cessionaria, come tali rilevanti e potenzialmente decisivi ai fini della prova dell’avvenuta cessione (cfr. sul punto Cass. Civ. Ord. n. 10200/2021).

Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi documentalmente provata la titolarità del credito e, dunque, la sussistenza di legittimazione attiva in capo a (…)

(…)

Infine, sempre al fine di vagliare l’idoneità del contratto di mutuo in esame a costituire valido titolo esecutivo, si rileva che il credito azionato dalla società opposta è certo nonchè liquido nel suo ammontare, stante la mancanza di specifica contestazione formulata sul punto da parte opponente e la prova versata in atti dell’erogazione della somma finanziata alla data valuta (…)

Da tutto quanto sopra esposto, quindi, risulta accertata l’idoneità del contratto di mutuo (…) a costituire valido titolo esecutivo.”

Testo integrale