Cassazione Civile, 30 luglio 2024, n. 21410, Pres. Marulli, Rel. Falabella (ordinanza)
Conto corrente – nullità contratto bancario – pagamento saldo rapporto – domanda ripetizione banca – art. 2033 c.c.
“In linea con quest’ordine di considerazioni deve negarsi che il giudice avanti al quale sia proposta domanda di adempimento relativa a una determinata somma possa riconoscere quest’ultima a titolo di ripetizione dell’indebito e pronunciare una correlativa condanna al pagamento sulla base di tale, diversa, causa petendi. Proprio in quanto il fatto costituivo della domanda assume autonomo rilievo ai fini dell’individuazione del diritto azionato, il giudice resta vincolato al fatto costitutivo allegato dalla parte (diversamente da quanto si verifica in tema di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte).
(…)
In conclusione, la decisione impugnata, con cui è stata pronunciata condanna al pagamento per un titolo non dedotto, risulta affetta da extrapetizione e va pertanto cassata.”