Tribunale di Treviso, 20 settembre 2024, n. 612, Est. Uliana
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – iscrizione albo ex art. 106 TUB – prova titolarità credito
“Alla luce dell’autorevole interpretazione fornita da Banca d’Italia a chiarimento sulla disciplina dell’esternalizzazione si possono ricavare i seguenti principi:
– l’attività di recupero di un credito oggetto di cartolarizzazione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, è riservata a soggetti iscritti all’albo ex art. 106 TUB;
– l’attività di recupero stragiudiziale di crediti non oggetto di cartolarizzazione può essere svolta anche da soggetti non iscritti all’albo ex art. 106 TUB e muniti di licenza del questore ex art. 115 TULPS.
(…)
Pur dando atto che cospicua giurisprudenza di merito non si è allineata all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, argomentando che le disposizioni di cui all’art. 106 TUB avrebbero valenza imperativa, con conseguente nullità delle procure conferite a società non iscritte presso l’albo di cui all’art. 106 TUB, nel caso in esame la questione deve ritenersi risolta dalla costituzione in giudizio di (…) e (…).
(…)
Ne deriva che, pur non avendo la convenuta fornito prova diretta della titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, la stipula del contratto e l’inclusione nel perimento negoziale dello specifico credito oggetto di causa debbono ritenersi provate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.”