Tribunale di Lecce, 4 ottobre 2024, n. 3089, Est. Tinelli
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – prova doppia cessione – assenza – revoca decreto ingiuntivo
“Ad ogni buon conto, la seconda cessione intervenuta, documentala solo con il relativo avviso di pubblicazione in Gazzella Ufficiale e con un contratto in lingua in inglese, per buona parte oscurato, non consente in alcun modo l’esatta individuazione dell’oggetto della cessione e, quindi, di verificare l’inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata nei confronti dell’opponente.
Parte opposta avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i relativi contratti (…). Non è provata la continuità delle cessioni intervenute con il credito oggetto del presente giudizio, non potendo così verificare la legittimazione attiva in capo ad (…).
Ciò considerato, si impone l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del d.i. (…)”.