Tribunale di Padova, 24 settembre 2024, n. 1483, Est. Stocco
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – consumatore – fideiussione omnibus vs fideiussione specifica
“In ogni caso, va sottolineato che «Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T. U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della 1. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass. 7243/2024) . Le considerazioni di cui sopra consentono, dunque, di superare la questione della mancata iscrizione di (…) nell’albo ai sensi dell’art. 106 TUB.
(…)
La circostanza, quindi, che l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non implica di per sé che le relative indicazioni non rispecchino quelle contenute nell’atto di cessione non prodotto in giudizio, per la cui validità non è necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
(…)
In relazione, invece, alle fideiussioni specifiche, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un’intesa anticoncorrenziale, non sussistendo nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del settore.”