Tribunale di Bologna, 8 ottobre 2024, n. 2615, Est. Bellettati
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – avviso in G.U. – stralcio contratto in lingua inglese – prove insufficienti
“La documentazione prodotta da parte opposta non risulta idonea a fornire prova della intervenuta cessione del credito.
La prima cessione intervenuta (tra (…) e CP _ 4 (…)) è documentata con il solo avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (all.4 monitorio) nel quale sono indicate solamente le caratteristiche dei contratti di finanziamento relativi ai crediti ceduti e codici identificativi dei rapporti.
La seconda cessione (tra CP 4 ed CP_) è documentata con l’avviso (doc.9 e all. 5 monitorio) e con un contratto in lingua inglese, per buona parte oscurato, che non consentono l’esatta individuazione dell’oggetto della cessione e quindi di verificare l’inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata verso l’opponente.
(…)
d. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società opposta non avendo provato compiutamente l’intervenuta cessione del credito e la sua titolarità.”