Tribunale di Teramo, 2 ottobre 2024, Est. Piscè

Conto corrente – apertura di credito – anatocismo – cms – uso piazza – ripetizione indebito – conto aperto

“Appare, infatti, condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale, anche a voler assumere l’improcedibilità -e non certamente l’inammissibilità -della domanda restitutoria dell’eventuale indebito in difetto della condizione di chiusura del conto, tale condizione si è comunque verificata in corso di causa (cfr. lettera racc. del 17-22/10/2018) e ciò consente al giudice di accogliere la domanda.

(…)

Quindi per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della L. 154/1992, come quello d’interesse, la nullità della clausola che per la determinazione degli interessi faccia rinvio agli usi deve comportare quale tasso sostitutivo applicabile il tasso legale ex art. 284, terzo comma c.c. anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della nuova normativa.

(…)

La richiamata clausola contrattuale, quindi, non può che ritenersi nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) non contenendo alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione (se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell’utilizzato, alla media dell’utilizzato nel trimestre, in riferimento all’utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.”

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