Tribunale di Roma, 15 ottobre 2024, n. 15567, Est. Ferramosca
Mutui BHW – mutuo condizionato – titolo esecutivo – ex art. 474 c.p.c. – inidoneità
“La possibilità che l’atto di consenso all’iscrizione di ipoteca volontaria possa considerarsi valido titolo esecutivo, infatti, è ammessa se ed in quanto esso contenga il riconoscimento da parte del debitore di un’obbligazione a suo carico certa, liquida ed esigibile e redatto con le forme richieste dall’art 474 c.p.c. Tale possibilità deve escludersi nel caso in esame in cui il riconoscimento di debito della società concedente l’ipoteca (…) si riferisce all’obbligazione contenuta nel contestuale mutuo condizionato ed è, quindi, riconoscimento da parte della cooperativa di una obbligazione restitutoria non ancora sorta nelle more della effettiva erogazione della somma mutuata e, come tale, inidoneo, si ribadisce, a valere come titolo esecutivo in favore della banca medesima in relazione a detta obbligazione nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ;”.