Tribunale di Venezia, 3 ottobre 2024, Est. Pitinari
Derivati – IRS – copertura – assenza Mark to Market – indeterminatezza oggetto – nullità contratto
“Tanto premesso in punto di fatto e alla luce della giurisprudenza poc’anzi menzionata, deve essere dichiarata la nullità del contratto di IRS sottoscritto per indeterminatezza dell’oggetto, non essendosi fo1mato sul punto alcun accordo, nei termini sopra ricordati dalla C0rte di Cassazione, a prescindere da ogni considerazione in merito all’adeguatezza dello strumento contrattuale proposto da parte dell’istituto di credito.
Come poc’anzi illustrato, nel contratto sottoscritto non sono stati espressamente indicati le analisi di scenario, il Fair Value al momento della stipula, il metodo di calcolo da utilizzare per la stima del valore del MtM, nonostante l’essenzialità di tali elementi ai fini della determinabilità dell’oggetto del contratto sottoscritto e ai fini della percezione del rischio associato alla sottoscrizione dello strumento finanziario.”