Tribunale di Foggia, 15 ottobre 2024, n. 2389, Est. Marchesiello
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – art. 58 TUB – produzione Gazzetta Ufficiale – dichiarazione cedente
“Nella fattispecie, ove l’opponente non ha mai contestato l’esistenza del contratto di cessione in blocco del 29/06/2020 (…), ma solo l’inclusione del credito de quo nel perimetro dell’anzidetta cessione, sussiste idonea dimostrazione agli atti dell’attuale titolarità del credito in capo a (…) avendo l’opposta prodotto non solo l’avviso di cessione pubblicato in G.U. (contenente specifiche indicazioni dei criteri oggettivi e temporali di individuazione, cui risponde con certezza il credito azionato, …), ma anche la dichiarazione di cessione rilasciata il 15/09/2023 dalla banca cedente che, come precisato da Cass. 2021/n. 10200, “(. .. ) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, (…)”.
(…)
Detta dichiarazione riscontra con esattezza l’avvenuta cessione della posizione identificata dal n. (…) che trova precisa e puntuale rispondenza numerica nel rapporto di mutuo indicato con lo stesso numero nella cit. lettera di diffida già inviata dalla cedente […]”