Tribunale di Lanciano, 4 ottobre 2024, Est. Nappi

Conto corrente – apertura di credito – conto aperto – accertamento negativo vs domanda ripetizione – cms – usura – ius variandi

“(…) il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un’apertura cli credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessagli (…)

Pertanto, deve “considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità cli calcolo e di quantificazione della stessa”, in particolare “senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”, “posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca” (…)

Inoltre, deve ritenersi che, ai fini dell’usura, rilevi come pattuizione anche la concreta e stabile (per più di un trimestre) applicazione di condizioni complessive usurarie integrante variazione in peitts irregolare ai sensi dell’art. 118 d.lgs. 385/1993.

Infatti, l’inefficacia delle modificazioni unilaterali peggiorative del contratto in violazione delle regole procedimentali dello ius va1iandi in peius non può risultare in un vantaggio per la banca che abbia concretamente applicato condizioni usurarie, senza averle nemmeno previamente pattuite con il cliente o introdotte con una regolare modificazione in peius.”

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