Tribunale di Milano, 6 novembre 2024, n. 9575, Est. Massari

Mutui e finanziamenti – clausola floor – carattere vessatorio – violazione art. 1346 c.c. – esclusione

“Le contestazioni relative alla clausola “floor” presente nel contratto di mutuo non sono fondate.

Occorre in primis evidenziare che tale clausola non ha carattere vessatorio ai sensi dell’art. 1341 c.c., atteso il carattere tassativo del relativo elenco.

La clausola “floor”, inoltre, non viola l’att. 1346 c.c., poiché ha un contenuto chiaro e perfettamente determinato, rappresentando la soglia al di sotto della quale le parti, di comune intenzione e
testualmente, hanno considerato antieconomica per il mutuante l’operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente.

La presenza della clausola “floor”, per giurisprudenza costante, è ammessa a condizione che essa sia contenuta in una specifica clausola contrattuale, sia stata approvata dal cliente per iscritto e sia redatta in modo chiaro e ben comprensibile. In presenza di queste tre condizioni, la clausola è lecita e non comporta alcuna indeterminatezza del tasso di interesse da applicarsi”.

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