Corte d’Appello di L’Aquila, 14 novembre 2024, n. 1399, Pres. Fabrizio, Rel. Bartoli

Contratti bancari – mutuo notarile – titolo esecutivo – non idoneo – mancanza attestazione atto pubblico

“Pertanto, il sopraindicato contratto di mutuo, per valere come titolo esecutivo ex art. 474, comma 1, n. 3, c.p.c. avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione attestante l’avvenuta ed effettiva erogazione della somma concessa in mutuo al ricorrere delle condizioni convenzionalmente previste, documentazione che avrebbe dovuto avere, al pari del contratto, le forme previste dalla citata disposizione codicistica, cioè quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Invece, l’appellata ha documentato l’erogazione dell’importo concesso in mutuo, come si è visto, con una mera dichiarazione scritta della parte mutuataria, facente seguito ad una missiva del notaio rogante rivolta alla banca che dava atto della sussistenza delle condizioni previste. Ne segue che il contratto de quo, privo della predetta documentazione integrativa, non costituendo titolo esecutivo, non poteva essere legittimamente posto a fondamento dell’atto di precetto opposto che, pertanto, è da reputarsi nullo.”

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